Articolo 2115 - CODICE CIVILE
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(Contribuzioni).
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
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