Articolo 2619 - CODICE CIVILE
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(Controllo sull'attivita' del consorzio).
L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
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