Articolo 2615-ter - CODICE CIVILE
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((Societa' consortili.))
((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro)).
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