Articolo 2055 - CODICE CIVILE
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(Responsabilita' solidale).
Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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