Articolo 476 - CODICE CIVILE
.
(Accettazione tacita).
L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.