Articolo 1343 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 296/1990Depositata il 19/06/1990
Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 36 Cost. presuppone la liceita' del lavoro prestato. Peraltro, come anche riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceita' che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non puo' ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita', ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioe', dell'illiceita' in senso forte (illiceita' della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalita' che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ..
Norme citate
- codice civile-Art. 1418, comma 1
- codice civile-Art. 1343
- codice civile-Art. 2126
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.