Articolo 497 - CODICE CIVILE
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(Mora nel rendimento del conto).
L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.
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