Articolo 1078 - CODICE CIVILE
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(Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
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