Articolo 1211 - CODICE CIVILE
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(Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal ((giudice di pace)) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (111) (112a) ((273))
((300))
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