Articolo 2162 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 198/1971Depositata il 16/12/1971
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2162 cod. civ., in relazione all'art. 2152 stesso codice, secondo cui il mancato accredito delle competenze spettanti al mezzadro per lavori straordinari puo' essere impugnato alla fine dell'annata agraria non oltre il 90x giorno dalla consegna del libretto colonico, sollevata per pretesa violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione nel presupposto che la decorrenza del termine di prescrizione in pendenza del rapporto potrebbe indurre il mezzadro a rinunciare all'accredito in vista della sua particolare posizione nel rapporto stesso. La perdurante proroga legale dei contratti di mezzadria, esclude, invero, che possa validamente configurarsi l'ipotesi di una temuta interruzione del rapporto quale mezzo a disposizione del concedente per porre in essere una coazione psicologica sul mezzadro tale da ostacolare indirettamente una richiesta di compensi che il mezzadro ritenga a se' dovuti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2162
- codice civile-Art. 2152
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.