Pronuncia 198/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2162, in relazione all'art. 2152, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Fabi Azelio e Sordini Maria e Agostino, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2162 del codice civile in relazione all'art. 2152 dello stesso codice, proposta con l'ordinanza 31 ottobre 1969 del tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Dec 16 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FRAGALI

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Massime

SENT. 198/71. IMPRESA AGRICOLA - MEZZADRIA - COD. CIV., ART. 2162 - EFFICACIA PROBATORIA DEL LIBRETTO COLONICO - CREDITI DEL MEZZADRO PER MIGLIORAMENTI ARRECATI AL PODERE SECONDO L'ART. 2152 DEL CODICE - MANCATO TEMPESTIVO RECLAMO DEL MEZZADRO, A RAPPORTO IN ATTO, CONTRO OMISSIONI NEL LIBRETTO DI PARTITE A SUO CREDITO - ASSUNTA PRESUNZIONE CHE CIO' COSTITUISCA INDICE DI VOLONTA' VIZIATA DAL TIMORE DI RAPPRESAGLIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2162 cod. civ., in relazione all'art. 2152 stesso codice, secondo cui il mancato accredito delle competenze spettanti al mezzadro per lavori straordinari puo' essere impugnato alla fine dell'annata agraria non oltre il 90x giorno dalla consegna del libretto colonico, sollevata per pretesa violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione nel presupposto che la decorrenza del termine di prescrizione in pendenza del rapporto potrebbe indurre il mezzadro a rinunciare all'accredito in vista della sua particolare posizione nel rapporto stesso. La perdurante proroga legale dei contratti di mezzadria, esclude, invero, che possa validamente configurarsi l'ipotesi di una temuta interruzione del rapporto quale mezzo a disposizione del concedente per porre in essere una coazione psicologica sul mezzadro tale da ostacolare indirettamente una richiesta di compensi che il mezzadro ritenga a se' dovuti.