Articolo 54 - CODICE CIVILE
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(Limiti alla disponibilita' dei beni).
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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