Articolo 785 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 160/1975Depositata il 26/06/1975
Ai fini dell'accertamento della tipicita' ex art. 785 Cod. civ. di una donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, possono valere anche elementi probatori esteriori al "corpus" del rogito di donazione, ma ad esso riconducibili. Pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 ricorre anche quando l'atto formale di donazione "in contemplazione di matrimonio" non contenga espressa menzione del matrimonio contemplato, non risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio. A tale principio fa riscontro la possibilita' da parte del giudice di merito di ricorrere agli ordinari mezzi probatori, onde accertare, ad integrazione di quanto espresso sul rogito, l'esistenza di tutti i requisiti di una donazione obnuziale.
Norme citate
- codice civile-Art. 785
- legge-Art. 20
Pronuncia 160/1975Depositata il 26/06/1975
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria, sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrante come tale nell'ambito dell'art. 785 del codice civile, con i requisiti relativi, deve rimanere escluso nel caso di matrimonio gia' celebrato alla data del rogito, difettando appunto la condizione secondo cui il matrimonio contemplato deve essere futuro, oltre che determinato.
Norme citate
- legge-Art. 20
- codice civile-Art. 785
Pronuncia 160/1975Depositata il 26/06/1975
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrato, come tale, nell'ambito dell'art. 785 cod. civ., con i requisiti relativi, non e' operante nel caso in cui il matrimonio indicato nel rogito non ha avuto luogo, perche' la donazione in tal caso deve essere considerata "tanquam non esset" a norma dell'art. 785 del codice civile.
Norme citate
- legge-Art. 20
- codice civile-Art. 785
Pronuncia 73/1958Depositata il 06/12/1958
La esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di varie forme di liberta' a favore del matrimonio non vale ad escludere l'esistenza di una forma tipica di donazione obnuziale, che resta quella di cui all'art. 785 Cod. civ. per la compiuta definizione che la norma stessa ne da', sia come concetto che come disciplina. Pertanto le donazioni "in contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 27 della legge 12 maggio 1950 n. 230 devono essere inquadrate nell'ipotesi tipica delle donazioni in riguardo ad un determinato futuro matrimonio regolata dall'art. 785 Cod. civ.. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1490 sollevata in relazione all'art. 27 della citata legge n. 230 e all'art. 76 della Costituzione. (Specie in cui nell'atto di donazione mancava ogni riferimento ad un matrimonio determinato e futuro, sia pure desumibile aliunde).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art.
- codice civile-Art. 785
Parametri costituzionali
Pronuncia 78/1957Depositata il 25/05/1957
La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, e' concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia. L'espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio" - che si rinviene nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 cod. civ. nella quale si richiede un esplicito riferimento ad "un determinato futuro matrimonio". Di conseguenza, quando risulti il fatto che una donazione e' stata posta in essere con riguardo a un determinato futuro matrimonio, e' da ritenere che essa rientri nelle eccezioni previste dall'art. 20 citato al principio della inefficacia di diritto nei confronti degli Enti di riforma fondiaria degli atti fra vivi a titolo gratuito - se posteriori al 1 gennaio 1948 -, anche se non vi sia contenuta una espressa menzione del matrimonio contemplato.
Norme citate
- legge-Art. 20, comma 1
- codice civile-Art. 785
Parametri costituzionali
Pronuncia 78/1957Depositata il 25/05/1957
Le "donazioni in contemplazione di matrimonio", che l'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 non comprende negli atti fra vivi a titolo gratuito dichiarati inefficaci di diritto nei confronti degli Enti di riforma, se posteriori al 1 gennaio 1948, non devono avere i requisiti formali rigorosamente prescritti dall'art. 785 Cod. civ.. Quando risulti infatti esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere riguardo a un determinato futuro matrimonio, essa rientra fra quelle previste dall'art. 20 della legge citata, anche se l'atto non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato. Pertanto il D.I.R. 6 dicembre 1952, n. 4249, con cui e' stata disposta l'espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio, e' costituzionalmente illegittimo, perche' viola l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed eccede i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Norme citate
- legge-Art. 20, comma 1
- codice civile-Art. 785
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.