Pronuncia 78/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1952, n. 4249, promosso con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata nel procedimento civile vertente fra Cuttano Giuseppe e Cuttano avv. Matteo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 308 del Registro ordinanze 1956. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger; uditi l'avv. Aldo Dedin ed il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto presidenziale 6 dicembre 1952, n. 4249, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, proposte con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Cuttano Giuseppe e Matteo contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania; dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica, n. 4249 in data 6 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957. GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Nicola Jaeger

Data deposito: Sat May 25 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 78/57 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI-PROVVEDIMENTO - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI-PROVVEDIMENTO - OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' ED OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - DISTINZIONE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETO PRESIDENZIALE DI SCORPORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROPONIBILITA'.

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 a, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 a, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A e 75/57 A).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 5

Parametri costituzionali

SENT. 78/57 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - FUNZIONE LEGISLATIVA - LEGGI-PROVVEDIMENTO - DELEGAZIONE DI LEGGI - PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITA' - PARTICOLARI SITUAZIONI DI INTERESSE GENERALE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - DELEGAZIONE AL GOVERNO DELLA EMANAZIONE DI LEGGI-PROVVEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - ARTT. 5 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 1 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 60 del 1957 (ved. 60/57 D, 63/57 B e 70/57 B).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 1

SENT. 78/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PREVISTA DAGLI ARTT. 5 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, 1 E 2 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NATURA DI PARERE OBBLIGATORIO NON VINCOLANTE - D.P.R. 6 DICEMBRE 1952, N. 4249 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il parere della Commissione parlamentare prevista dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 era obbligatorio, ma non vincolante per il Governo. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 6 dicembre 1952, n. 4249 sollevata per il motivo che con tale decreto, emesso in difformita' del parere della commissione suddetta, il Governo avrebbe ecceduto i limiti della delega conferitagli con la legge n. 841 del 1950.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 2

SENT. 78/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DONAZIONI - DONAZIONE OBNUZIALE - CARATTERI - COD. CIV., ART. 785 - ESPRESSIONE USATA NELL'ART. 20, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NON CORRISPONDENZA CON QUELLA DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE.

La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, e' concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia. L'espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio" - che si rinviene nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 cod. civ. nella quale si richiede un esplicito riferimento ad "un determinato futuro matrimonio". Di conseguenza, quando risulti il fatto che una donazione e' stata posta in essere con riguardo a un determinato futuro matrimonio, e' da ritenere che essa rientri nelle eccezioni previste dall'art. 20 citato al principio della inefficacia di diritto nei confronti degli Enti di riforma fondiaria degli atti fra vivi a titolo gratuito - se posteriori al 1 gennaio 1948 -, anche se non vi sia contenuta una espressa menzione del matrimonio contemplato.

Norme citate

SENT. 78/57 E. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ART. 20, PRIMO COMMA: VALIDITA' DELLE DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO POSTERIORI AL 1 GENNAIO 1948 - OMESSA MENZIONE DEL MATRIMONIO CONTEMPLATO, NELL'ATTO DI DONAZIONE - IRRILEVANZA - D.P.R. 6 DICEMBRE 1952, N. 4249 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le "donazioni in contemplazione di matrimonio", che l'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 non comprende negli atti fra vivi a titolo gratuito dichiarati inefficaci di diritto nei confronti degli Enti di riforma, se posteriori al 1 gennaio 1948, non devono avere i requisiti formali rigorosamente prescritti dall'art. 785 Cod. civ.. Quando risulti infatti esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere riguardo a un determinato futuro matrimonio, essa rientra fra quelle previste dall'art. 20 della legge citata, anche se l'atto non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato. Pertanto il D.I.R. 6 dicembre 1952, n. 4249, con cui e' stata disposta l'espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio, e' costituzionalmente illegittimo, perche' viola l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed eccede i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.

Norme citate