Pronuncia 78/1957
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1952, n. 4249, promosso con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata nel procedimento civile vertente fra Cuttano Giuseppe e Cuttano avv. Matteo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 308 del Registro ordinanze 1956. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger; uditi l'avv. Aldo Dedin ed il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto presidenziale 6 dicembre 1952, n. 4249, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, proposte con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Cuttano Giuseppe e Matteo contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania; dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica, n. 4249 in data 6 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957. GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Relatore: Nicola Jaeger
Data deposito: Sat May 25 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AZZARITI
Massime
SENT. 78/57 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGI-PROVVEDIMENTO - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI-PROVVEDIMENTO - OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' ED OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - DISTINZIONE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETO PRESIDENZIALE DI SCORPORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROPONIBILITA'.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 1
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 134
- legge-Art. 23
- legge costituzionale-Art. 1
SENT. 78/57 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - FUNZIONE LEGISLATIVA - LEGGI-PROVVEDIMENTO - DELEGAZIONE DI LEGGI - PROVVEDIMENTO - AMMISSIBILITA' - PARTICOLARI SITUAZIONI DI INTERESSE GENERALE. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - DELEGAZIONE AL GOVERNO DELLA EMANAZIONE DI LEGGI-PROVVEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - ARTT. 5 LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 1 LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 5
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
SENT. 78/57 C. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PREVISTA DAGLI ARTT. 5 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, 1 E 2 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NATURA DI PARERE OBBLIGATORIO NON VINCOLANTE - D.P.R. 6 DICEMBRE 1952, N. 4249 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 1
- legge-Art. 5
- legge-Art. 2
Parametri costituzionali
SENT. 78/57 D. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DONAZIONI - DONAZIONE OBNUZIALE - CARATTERI - COD. CIV., ART. 785 - ESPRESSIONE USATA NELL'ART. 20, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - NON CORRISPONDENZA CON QUELLA DEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE.
Norme citate
- legge-Art. 20, comma 1
- codice civile-Art. 785
Parametri costituzionali
SENT. 78/57 E. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - ART. 20, PRIMO COMMA: VALIDITA' DELLE DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO POSTERIORI AL 1 GENNAIO 1948 - OMESSA MENZIONE DEL MATRIMONIO CONTEMPLATO, NELL'ATTO DI DONAZIONE - IRRILEVANZA - D.P.R. 6 DICEMBRE 1952, N. 4249 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 20, comma 1
- codice civile-Art. 785