Pronuncia 160/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE.ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1490 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Rosario ed altri e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974. Visti gli atti di costituzione di Boscarelli Rosario ed altri e dell'opera per la valorizzazione della Sila; udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni; uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Carlo Leone, per Boscarelli ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per l'Opera Sila.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, concernente il trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune di Bisignano (Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni oggetto della donazione a Michele Boscarelli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Luigi Oggioni
Data deposito: Thu Jun 26 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 160/75 A. DONAZIONI - DONAZIONI OBNUZIALI - ELEMENTO DI TIPICITA' - DESUMIBILITA' ANCHE DA ELEMENTI PROBATORI ESTERIORI AL CORPUS DEL ROGITO DI DONAZIONE - FATTISPECIE - DONAZIONE EX ART. 20 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (RIFORMA FONDIARIA).
Norme citate
- codice civile-Art. 785
- legge-Art. 20
SENT. 160/75 B. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO GIA' CELEBRATO ALLA DATA DEL ROGITO - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIO.
Norme citate
- legge-Art. 20
- codice civile-Art. 785
SENT. 160/75 C. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO INDICATO NEL ROGITO MA NON PIU' CELEBRATO - INOPERATIVITA' DELL'ESPROPRIO.
Norme citate
- legge-Art. 20
- codice civile-Art. 785