Pronuncia 160/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE.ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1490 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Rosario ed altri e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974. Visti gli atti di costituzione di Boscarelli Rosario ed altri e dell'opera per la valorizzazione della Sila; udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni; uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Carlo Leone, per Boscarelli ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per l'Opera Sila.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, concernente il trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune di Bisignano (Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni oggetto della donazione a Michele Boscarelli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Jun 26 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 160/75 A. DONAZIONI - DONAZIONI OBNUZIALI - ELEMENTO DI TIPICITA' - DESUMIBILITA' ANCHE DA ELEMENTI PROBATORI ESTERIORI AL CORPUS DEL ROGITO DI DONAZIONE - FATTISPECIE - DONAZIONE EX ART. 20 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (RIFORMA FONDIARIA).

Ai fini dell'accertamento della tipicita' ex art. 785 Cod. civ. di una donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, possono valere anche elementi probatori esteriori al "corpus" del rogito di donazione, ma ad esso riconducibili. Pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 ricorre anche quando l'atto formale di donazione "in contemplazione di matrimonio" non contenga espressa menzione del matrimonio contemplato, non risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio. A tale principio fa riscontro la possibilita' da parte del giudice di merito di ricorrere agli ordinari mezzi probatori, onde accertare, ad integrazione di quanto espresso sul rogito, l'esistenza di tutti i requisiti di una donazione obnuziale.

Norme citate

SENT. 160/75 B. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO GIA' CELEBRATO ALLA DATA DEL ROGITO - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIO.

L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria, sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrante come tale nell'ambito dell'art. 785 del codice civile, con i requisiti relativi, deve rimanere escluso nel caso di matrimonio gia' celebrato alla data del rogito, difettando appunto la condizione secondo cui il matrimonio contemplato deve essere futuro, oltre che determinato.

Norme citate

SENT. 160/75 C. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO INDICATO NEL ROGITO MA NON PIU' CELEBRATO - INOPERATIVITA' DELL'ESPROPRIO.

L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrato, come tale, nell'ambito dell'art. 785 cod. civ., con i requisiti relativi, non e' operante nel caso in cui il matrimonio indicato nel rogito non ha avuto luogo, perche' la donazione in tal caso deve essere considerata "tanquam non esset" a norma dell'art. 785 del codice civile.

Norme citate