Articolo 2767 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 457/2006Depositata il 28/12/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751- bis , n. 1), 2767 e 2778, n. 11, del codice civile, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non pongono in primo grado il privilegio del credito da risarcimento del danno del lavoratore, quando abbia subito un infortunio sul lavoro e lo ammettono al privilegio generale sui mobili in concorso con crediti di lavoro retributivi, contributivi e risarcitori non da infortunio». Invero la questione posta - a prescindere dalla inammissibilità del petitum , con il quale si invoca una pronuncia che, modificando l'ordine legale dei privilegi, invaderebbe l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore - è estranea all'oggetto del giudizio a quo , promosso dall'appellante esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell'assicuratore. - In relazione al carattere politico-economico dei criteri che presiedono il riconoscimento della natura privilegiata dei crediti del lavoratore, vedi sentenze citate n. 113/2004 e n. 326/1983.
Norme citate
- regio decreto-Art. 111
- codice civile-Art. 2751 BIS NUMERO 1
- codice civile-Art. 2767
- codice civile-Art. 2778 NUMERO 11
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.