Articolo 1753 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 280/1998Depositata il 17/07/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 1753 cod. civ., in quanto, riguardo ai criteri di calcolo delle indennita' in caso di cessazione del rapporto, consentirebbe agli usi di derogare all'art. 1751 cod. civ. a sfavore del subagente di assicurazione, con irragionevole disparita' di trattamento di quest'ultimo rispetto ad ogni altro agente o subagente. Il giudice 'a quo', infatti, dopo avere riconosciuto, da un lato, nella motivazione della ordinanza di rinvio, che la norma impugnata, pur facendo testuale riferimento solo agli agenti di assicurazione, e' applicabile, per analogia, anche ai subagenti, assumendo, dall'altro, che la denunciata disparita' di trattamento potrebbe giustificarsi per i primi ma non per i secondi, finisce col negare, contraddittoriamente, la sussistenza della presupposta 'eadem ratio', e pertanto la formulata questione in realta' si pone con una mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali e in quanto tale estranea al sindacato della Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice civile-Art. 1751
- codice civile-Art. 1753
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.