Articolo 419 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 382/1988Depositata il 31/03/1988
Secondo l'interpretazione normativa accolta e corrispondente al diritto vivente, l'irreperibilita' - ritualmente accertata - dell'interdicendo non paralizza il corso del procedimento di interdizione ne' l'assenza di tale soggetto implica lesione dei suoi diritti e delle sue ragioni nel relativo giudizio, essendo in esso previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, al fine di garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui e' ispirata la normativa sull'interdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, comma primo, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 419, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.