Articolo 202 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 1081/1988Depositata il 06/12/1988
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 6/1987.
Norme citate
- codice civile-Art. 202, comma 1
- codice civile-Art. 202, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 6/1987Depositata il 19/01/1987
La parita' dei coniugi e' il valore fondante il nuovo diritto di famiglia. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per lesione di detto principio, l'art.202, comma primo, cod.civ. (norma tuttora in vigore per le doti costituite precedentemente alla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975), nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.
Norme citate
- codice civile-Art. 202, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.