Articolo 1510 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 465/1992Depositata il 19/11/1992
La regola stabilita, riguardo al contratto di vendita con trasporto, dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., del trasferimento del rischio, in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti, dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, risulta coerente con la piu' generale disposizione (artt. 1510, primo comma, e 1182, secondo comma, cod. civ.), secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio del venditore, e risponde altresi' a un principio delle Convenzioni in materia di vendita internazionale ratificate con le leggi 21 giugno 1971, n. 816, e 11 dicembre 1985, n. 765. E' percio' ragionevole che il trasporto della merce si consideri effettuato nell'interesse, e quindi a rischio, del compratore, il quale puo' anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa. Ne', d'altra parte, puo' essere utilmente invocato, quale elemento di comparazione, il principio della responsabilita' del debitore che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi (art. 1228 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 1510, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 465/1992Depositata il 19/11/1992
L'art. 1510, secondo comma, cod. civ., prevedente il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, non e' in contrasto con il principio della "utilita' sociale" della iniziativa economico-privata, trattandosi di disposizione rientrante nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa previsione delle parti, o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost. della questione di legittimita' costituzionale all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 1510, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.