Articolo 1951 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 128/1990Depositata il 16/03/1990
Nel caso di obbligati solidali, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato e, per converso, entrambi i coobbligati solidali hanno il diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, anche se la fideiussione sia stata stipulata da uno solo dei coobbligati e l'altro non ne sia consapevole. Nei contratti di fideiussione doganale, secondo le norme ministeriali, e' considerato debitore principale sia il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, ossia lo spedizioniere, sia il proprietario importatore delle merci, sicche' entrambi hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento dei diritti doganali (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1951 c.c., 38 e 56 del d. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il condebitore estraneo al contratto di fideiussione (proprietario importatore) non sarebbe debitore principale e pertanto non avrebbe diritto di essere avvertito dal fideiussore prima del pagamento).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 38
- codice civile-Art. 1936
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 56
- codice civile-Art. 1951
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.