Articolo 2870 - CODICE CIVILE
.
(Eccezioni opponibili dal terzo datore).
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.