Articolo 136 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 7/1963Depositata il 16/02/1963
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., le norme contenute nel primo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, le quali, riguardo ai figli illegittimi nati anteriormente al 1x luglio 1939, data di entrata in vigore del Primo libro del codice civile, consentono una disparita'***************************** **************legittimi nati posteriormente alla data predetta, ammettendo le indagini per la dichiarazione giudiziale della paternita' soltanto nelle ipotesi prevedute nell'art. 189 del codice civile del 1865 e non in tutti i casi nei quali le indagini stesse sono prevedute dall'art. 269 del codice vigente. A norma dell'art. 27 nella parte della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 123, 1x comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, consegue l'illegittimita' altresi' del 2x comma dello stesso art. 123 (secondo il quale i figli naturali adulterini e incestuosi, nati anteriormente al 1x luglio 1939 e non legittimati a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternita', hanno diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 279 c.c.) e dell'art. 136, secondo comma, delle disposizioni transitorie (secondo cui i soggetti in questione hanno diritto di conseguire in sede di successione un assegno vitalizio).
Norme citate
- codice civile-Art. 136, comma 2
- codice civile-Art. 123, comma 1
- codice civile-Art. 123, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.