Pronuncia 7/1963
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIUSEPPE CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1961 dal Tribunale di Vibo Valentia su ricorso di Sardanelli Domenico, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Relatore: Antonio Manca
Data deposito: Sat Feb 16 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI