Pronuncia 7/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIUSEPPE CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1961 dal Tribunale di Vibo Valentia su ricorso di Sardanelli Domenico, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Antonio Manca

Data deposito: Sat Feb 16 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 7/63 A. FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - CRITERI LEGISLATIVI DI FAVORE NEI RIGUARDI DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA - RETROATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE CIVILE - LIMITAZIONE ALLE INDAGINI SULLA PATERNITA' OPERATE IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 123, PRIMO COMMA - COSTITUISCE DEVIAZIONE DALLE FINALITA' CHE IL LEGISLATORE HA ESPRESSAMENTE DICHIARATO DI VOLER PERSEGUIRE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICATA DA PRESUPPOSTI LOGICI OBIETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE ART. 3, PRIMO COMMA; COD. CIV. ART. 123).

Il Codice civile vigente ha esteso i casi in cui e' ammesso il riconoscimento dei figli illegittimi, allargando, nel contempo, anche i limiti per la proponibilita' dell'azione relativa alle indagini sulla paternita' (artt. 269 e 278 c.c.). Le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena retroattivita' alle norme relative al riconoscimento disponendo inoltre, che gli atti di riconoscimento posti in essere nel vigore della precedente legislazione sono da ritenersi consolidati nei casi preveduti dalla successiva. Da cio' deriva che le provvidenze stabilite nel codice vigente a favore della filiazione illegittima assumono rilevanza tale da rendere necessaria senza restrizioni l'efficacia retroattiva delle innovazioni stesse. Pertanto, la limitazione circa le indagini sulla paternita', operata in via transitoria dall'art. 123, primo comma, si pone in contrasto sia con gli intendimenti che il legislatore aveva espressamente delineato di perseguire, sia con i principi previsti nel primo comma dell'art. 3 Cost..

SENT. 7/63 B. FILIAZIONE NATURALE - TUTELA GIURIDICA E SOCIALE. (COST., ART. 30, TERZO COMMA).

L'art. 30, terzo comma, della Costituzione, risponde alla esigenza di un orientamento legislativo a favore della filiazione illegittima, inteso ad eliminare posizioni dal punto di vista sociale e giuridico deteriori, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. La norma costituzionale predetta demanda pertanto al legislatore di assicurare alla filiazione non legittima ogni tutela giuridica personale e patrimoniale.

Parametri costituzionali

SENT. 7/63 C. FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - REGIME TRANSITORIO. (COD. CIV., ART. 123, 1x E 2x COMMA; ART. 136, SECONDO COMMA; COST., ARTT. 3 E 30).

Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., le norme contenute nel primo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, le quali, riguardo ai figli illegittimi nati anteriormente al 1x luglio 1939, data di entrata in vigore del Primo libro del codice civile, consentono una disparita'***************************** **************legittimi nati posteriormente alla data predetta, ammettendo le indagini per la dichiarazione giudiziale della paternita' soltanto nelle ipotesi prevedute nell'art. 189 del codice civile del 1865 e non in tutti i casi nei quali le indagini stesse sono prevedute dall'art. 269 del codice vigente. A norma dell'art. 27 nella parte della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 123, 1x comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, consegue l'illegittimita' altresi' del 2x comma dello stesso art. 123 (secondo il quale i figli naturali adulterini e incestuosi, nati anteriormente al 1x luglio 1939 e non legittimati a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternita', hanno diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 279 c.c.) e dell'art. 136, secondo comma, delle disposizioni transitorie (secondo cui i soggetti in questione hanno diritto di conseguire in sede di successione un assegno vitalizio).