Articolo 2964 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 275/2000Depositata il 12/07/2000
Manifesta inammissibilita' - in quanto difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il parametro costituzionale invocato (art. 24) sarebbe violato - della questione relativa agli artt. 2964 e 2942 del codice civile, censurati per l'omessa previsione dell'applicabilita' alla decadenza delle norme dettate per la sospensione della prescrizione e per non aver compreso, tra le ipotesi di sospensione, quella dell'impedimento oggettivo protrattosi per tutta la durata del termine prescritto per il compimento dell'atto processuale (nella specie, per l'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria dell'avviso di accertamento di imposta).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 21
- codice civile-Art. 2942
- codice civile-Art. 2964
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.