Articolo 363 - CODICE CIVILE
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(Formazione dell'inventario).
L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.(111)((112a))
Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
L'inventario e' depositato presso il tribunale.(111)((112a))
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita'.
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