Articolo 1751 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 97/2016Depositata il 06/05/2016
È inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La norma impugnata subordina il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dalla direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, di cui la legge delega n. 428 del 1990 dispone l'attuazione. Tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, in modo tale da precludere l'accertamento della rilevanza della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 1751, comma 1
- decreto legislativo-Art. 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art.
- direttiva CEE-Art.
Pronuncia 280/1998Depositata il 17/07/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 1753 cod. civ., in quanto, riguardo ai criteri di calcolo delle indennita' in caso di cessazione del rapporto, consentirebbe agli usi di derogare all'art. 1751 cod. civ. a sfavore del subagente di assicurazione, con irragionevole disparita' di trattamento di quest'ultimo rispetto ad ogni altro agente o subagente. Il giudice 'a quo', infatti, dopo avere riconosciuto, da un lato, nella motivazione della ordinanza di rinvio, che la norma impugnata, pur facendo testuale riferimento solo agli agenti di assicurazione, e' applicabile, per analogia, anche ai subagenti, assumendo, dall'altro, che la denunciata disparita' di trattamento potrebbe giustificarsi per i primi ma non per i secondi, finisce col negare, contraddittoriamente, la sussistenza della presupposta 'eadem ratio', e pertanto la formulata questione in realta' si pone con una mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali e in quanto tale estranea al sindacato della Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice civile-Art. 1751
- codice civile-Art. 1753
Parametri costituzionali
Pronuncia 58/1971Depositata il 22/03/1971
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751 c.c. nella parte in cui dispone che non e' dovuta l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, essendo stata la questione gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 75 del 1970.
Norme citate
- codice civile-Art. 1751
Parametri costituzionali
Pronuncia 185/1970Depositata il 02/12/1970
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, secondo cui l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato e' dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale questione, e' stata, infatti, ritenuta infondata dalla Corte con la sent. n. 75/1970.
Norme citate
- codice civile-Art. 1751, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 75/1970Depositata il 25/05/1970
Data la diversita' che intercorre tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con la conseguenza che per il primo non puo' considerarsi applicabile il principio di retribuzione sufficiente, non viola l'art. 36 della Costituzione la norma - art. 1751 cod. civ. - che esclude la corresponsione all'agente di commercio della indennita' di cessazione del rapporto, quando tale cessazione sia stata determinata da fatto imputabile allo stesso agente.
Norme citate
- codice civile-Art. 1751
Parametri costituzionali
Pronuncia 75/1970Depositata il 25/05/1970
Data la diversita' sostanziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, non determina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione la diversa normativa rispettivamente adottata per l'uno e per l'altro in tema di indennita' per cessazione del rapporto dall'art. 1751 cod. civ. e dall'art. 2120 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 1751 cod. civ..
Norme citate
- codice civile-Art. 1751
Parametri costituzionali
Pronuncia 75/1970Depositata il 25/05/1970
L'art. 1751 cod. civ., nello stabilire che all'agente di commercio non compete alcuna indennita' per cessazione dal rapporto quando questa sia stata determinata da fatto a lui imputabile, non pone alcuna limitazione alla liberta' di lavoro tanto meno la rinnega: conseguentemente la norma non e' in contrasto con l'art. 4 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 1751
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.