Articolo 2952 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 239/2002Depositata il 14/06/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fissa in un anno dal verificarsi del sinistro il termine di prescrizione del diritto alla indennità assicurativa. Infatti nell'ordinanza di rimessione non sono indicati né gli elementi del giudizio 'a quo', né le ragioni per le quali si ritengono violate le disposizioni costituzionali, che vengono solo apoditticamente evocate.
Norme citate
- codice civile-Art. 2952, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 153/2000Depositata il 24/05/2000
E' manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma del codice civile, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede lo stesso termine annuale di prescrizione per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni. Infatti, il contratto di assicurazione contro gli infortuni, cosi' come ogni contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. del codice civile, non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrita' fisica della persona, ma quello di far conseguire all'assicurato il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro; e l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti agli assicurati. Essendo percio' unica la funzione economica e sociale del contratto e unitaria la disciplina adottata da codice civile, la fissazione di un unico termine per tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene assicurato, non provoca alcuna disparita' di trattamento ne' viola il limite della ragionevolezza, posto al legislatore nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' attribuitagli in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti. A.M.M. V. la sentenza n. 18/1975 e l'ordinanza n. 284/1984, in tema contratto di assicurazione e le sentenze n. 10/1970 e n. 57/1962, a proposito del limite alla discrezionalita' del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2952, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 237/1998Depositata il 26/06/1998
Manifesta inammissibilita' della questione per omessa motivazione in ordine alla rilevanza nonche' ai parametri costituzionali di riferimento, ed omessa indicazione, altresi', degli elementi della concreta fattispecie all'esame del giudice 'a quo', la quale non puo' in alcun modo desumersi. red.: G. Leo
Norme citate
- codice civile-Art. 2952, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 458/1987Depositata il 03/12/1987
Il termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (art. 2952 cod. civ.) non appare manifestamente irrazionale in raffronto al piu` ampio termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale (art. 2947 cod. civ.), trattandosi di situazioni diverse, la prima attinente ad un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto illecito e comunque corrente tra il creditore ed un terzo estraneo al fatto stesso, la seconda attinente sempre ad un'obbligazione da fatto illecito a carico di chi ne e` l'autore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2952 cod. civ., per la parte in cui stabilisce la durata del termine di prescrizione).
Norme citate
- codice civile-Art. 2952
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.