Articolo 2200 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 321/2002Depositata il 05/07/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata. - V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Norme citate
- codice civile-Art. 2200
- regio decreto-Art. 187
- regio decreto-Art. 160
- codice civile-Art. 2193
- regio decreto-Art. 147, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.