Articolo 500 - CODICE CIVILE
.
(Termine per la liquidazione).
L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
Caricamento annuncio...
Massime della Corte Costituzionale
Trovate 1 massime
Pronuncia 265/1976Depositata il 29/12/1976
SENT. 265/76 A. DIRITTO DI DIFESA - MODALITA' DI ESERCIZIO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA NEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LEGITTIMITA' - LIMITI.
Secondo l'indirizzo della Corte, il diritto di difesa non postula identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adeguato alle particolari e varie esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano compromessi lo scopo e la funzione. - S. nn. 46/1967, 16/1970, 159/1972.
Norme citate
- codice civile-Art. 500
- codice civile-Art. 199, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.