Articolo 2700 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 304/2011Depositata il 11/11/2011
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8, comma 2
- decreto legislativo-Art. 77
- decreto legislativo-Art. 126
- decreto legislativo-Art. 127
- decreto legislativo-Art. 128
- decreto legislativo-Art. 129
- decreto legislativo-Art. 130
- decreto legislativo-Art. 131
- legge-Art. 7, comma 3
- legge-Art. 8
- codice civile-Art. 2700
- regio decreto-Art. 7
- regio decreto-Art. 41
- regio decreto-Art. 43
- regio decreto-Art. 28, comma 3
- regio decreto-Art. 30, comma 2
- regio decreto-Art. 42
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 103
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 13
- legge-Art. 44
Pronuncia 304/2011Depositata il 11/11/2011
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, non assicurerebbero la ragionevole durata del processo a causa della necessaria sospensione del giudizio amministrativo, essendo insita in tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale essenziali ai fini della decisione, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, l'incidenza sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio richiamato.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8, comma 2
- decreto legislativo-Art. 77
- decreto legislativo-Art. 126
- decreto legislativo-Art. 127
- decreto legislativo-Art. 128
- decreto legislativo-Art. 129
- decreto legislativo-Art. 130
- decreto legislativo-Art. 131
- regio decreto-Art. 7
- regio decreto-Art. 41
- regio decreto-Art. 43
- regio decreto-Art. 28, comma 3
- regio decreto-Art. 30, comma 2
- legge-Art. 7, comma 3
- legge-Art. 8
- regio decreto-Art. 42
- codice civile-Art. 2700
Parametri costituzionali
Pronuncia 304/2011Depositata il 11/11/2011
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela, rispondendo la disciplina dell'incidente di falso a valori ed esigenze di primario risalto, quali la necessaria tutela della fede pubblica, la certezza e la speditezza del traffico giuridico.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8, comma 2
- decreto legislativo-Art. 77
- decreto legislativo-Art. 126
- decreto legislativo-Art. 127
- decreto legislativo-Art. 128
- decreto legislativo-Art. 129
- decreto legislativo-Art. 130
- decreto legislativo-Art. 131
- regio decreto-Art. 7
- regio decreto-Art. 41
- regio decreto-Art. 43
- regio decreto-Art. 28, comma 3
- regio decreto-Art. 30, comma 2
- legge-Art. 7, comma 3
- legge-Art. 8
- regio decreto-Art. 42
- codice civile-Art. 2700
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.