Articolo 1938 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 204/1997Depositata il 27/06/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 47, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1938 cod. civ., come sostituito dall'art. 10, l. 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), laddove, disciplinando la fideiussione per obbligazioni future con previsione dell'importo massimo garantito, non prevede tale limite anche per le fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma, in quanto -posto che l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullita' delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazioni di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali gia' sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti- la diversita' di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi gia' sorti in base alla normativa precedente. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 1938
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.