Pronuncia 204/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Anna Terziroli ed altre e Banca Commerciale Italiana s.p.a. ed altra, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Fri Jun 27 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 204/97 A. OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - FIDEIUSSONI BANCARIE AD IMPORTO ILLIMITATO (C.D. FIDEIUSSIONI 'OMNIBUS') - VALIDITA' ED EFFICACIA DEI RAPPORTI FIDEIUSSORI SORTI IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 154 DEL 1992 - SOSTITUZIONE (ART. 10) DEL TESTO DELLA NORMA IMPUGNATA, CON PREVISIONE PER L'OBBLIGAZIONE FUTURA DELLA DETERMINAZIONE DI UN IMPORTO MASSIMO GARANTITO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DELLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 47, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1938 cod. civ., come sostituito dall'art. 10, l. 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), laddove, disciplinando la fideiussione per obbligazioni future con previsione dell'importo massimo garantito, non prevede tale limite anche per le fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma, in quanto -posto che l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullita' delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazioni di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali gia' sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti- la diversita' di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi gia' sorti in base alla normativa precedente. red.: S. Di Palma

Norme citate

SENT. 204/97 B. CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE IN FUNZIONE DI ORGANO MONOCRATICO A SEGUITO DELLA NOVELLA N. 353 DEL 1990 - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLE CAUSE DI PROPRIA COMPETENZA.

A seguito della Novella del rito civile n. 353 del 1990, il giudice istruttore e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale di ogni norma ritenuta applicabile nelle cause in cui lo stesso si configuri quale giudice unico del Tribunale con tutti i poteri del collegio. - Sent. nn. 125/1980, 1104/1988, 278/1994, 84/1996; ord. nn. 199/1990, 434 e 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma

Norme citate

  • legge-Art. 88
  • regio decreto-Art. 48
  • legge-Art. 23