Articolo 2122 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 213/1985Depositata il 22/07/1985
La disposizione dell'art. 2122, primo comma, cod. civ., secondo cui in caso di morte del prestatore di lavoro la indennita' di preavviso e di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, deve essere interpretata in base ai principi affermati nella sentenza n. 8 del 1972, e percio' deve escludersi che il "coniuge" di cui si ragiona nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la vedova cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti fosse stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia - la separazione per colpa), senza alcuna conseguente corresponsione di assegni alimentari. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 2122 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che esso sarebbe irragionevole nella parte in cui attribuirebbe il diritto alle indennita' indicate agli artt. 2118 e 2120 cod. civ. al coniuge separato per colpa o al quale, anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e che non abbia avuto diritto ad assegno familiare a carico del lavoratore defunto). - S. n. 8/1972.
Norme citate
- codice civile-Art. 2122, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1977Depositata il 14/01/1977
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., trattandosi di norma che non attiene al pagamento di somme a titolo provvisorio, disposto con ordinanza in ogni stato del processo su istanza del lavoratore, bensi' disciplina la provvisoria eseguibilita' della sentenza di primo grado e, pertanto, non ha rilevanza nel giudizio a quo (pendente dinanzi al pretore e relativo ad una controversia avente ad oggetto la richiesta, ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, delle indennita' di fine rapporto da parte del coniuge e dei figli di un lavoratore deceduto).
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 431
- codice civile-Art. 2122
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1977Depositata il 14/01/1977
Va corretta, nel senso dell'applicabilita' della disposizione anche ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del codice civile, l'interpretazione restrittiva dell'art. 423, comma secondo, del codice di procedura civile (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro) - secondo cui il pagamento di somme a titolo provvisorio puo' essere disposto dal giudice, con ordinanza, in ogni stato del giudizio, solo "su istanza del lavoratore" - perche' fondata sulla formulazione letterale della norma e non sulla ratio della stessa, cui invece deve essere data prevalenza, e che risponde all'esigenza di sollecito soddisfacimento di bisogni primari non solo del lavoratore ma anche dei componenti il nucleo familiare (in senso lato) del lavoratore deceduto, nei cui confronti la corresponsione delle indennita', in particolare di fine rapporto, tende a consentire di affrontare le difficolta' immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro sostentamento. Pertanto, non e' fondata - perche' basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 423 cit., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 8 del 1972.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 423, comma 2
- codice civile-Art. 2122, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 8/1972Depositata il 19/01/1972
L'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, disponendo che le indennita' in esso indicate sono attribuite secondo le norme della successione legittima, e cioe' che il diritto ad esse relativo spetta iure successionis agli eredi legittimi del lavoratore, presuppone che il diritto a tali indennita' faccia parte del patrimonio del lavoratore medesimo. Da cio' deriva che l'esclusione della delazione testamentaria, implicitamente posta dalla norma esaminata, rappresenta una deroga all'art. 457 del Codice civile e pone una limitazione a carico della categoria dei lavoratori subordinati palesemente in contrasto con il principio di eguaglianza. La disparita' di trattamento che cosi' si determina non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione. Essa, anzi, risulta ancor piu' evidente ove si consideri che la norma non tiene nel dovuto conto la funzione previdenziale che e' essenzialmente collegata anche alle indennita' dovute in caso di morte. E' percio' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2122, comma terzo, del Codice civile nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo.
Norme citate
- codice civile-Art. 2122, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 8/1972Depositata il 19/01/1972
L'attribuzione allo Stato delle indennita' dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilita' che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennita', l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, e' pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120
- codice civile-Art. 2118
- codice civile-Art. 2122, comma 3
- codice civile-Art. 586
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.