Articolo 191 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 795/1988Depositata il 07/07/1988
Le ipotesi previste dall'art. 191 cod. civ., come cause di scioglimento della comunione tra coniugi, presuppongono un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione. Tra di essi non e' conseguentemente previsto il provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, il cui carattere temporaneo impedisce che la situazione di tali coniugi possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 191
Parametri costituzionali
Pronuncia 795/1988Depositata il 07/07/1988
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata presupponendo la possibilita' di emanazione, da parte della Corte, di una sentenza rivolta ad introdurre un nuovo istituto normativo nella disciplina della comunione legale dei beni, e pertanto invasiva del campo delle scelte di politica del diritto riservato al legislatore (nella specie: una sentenza additiva che conferisca al provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente, un effetto giuridico non previsto, consistente, "nella quiescenza temporanea" del regime di comunione, ossia nella provvisoria sospensione della "vis adquisitiva" ad esso attribuita dall'art. 177 cod. civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 191
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.