Articolo 1764 - CODICE CIVILE
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(Sanzioni).
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
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