Articolo 1385 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 77/2014Depositata il 02/04/2014
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Questione identica, infatti, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 248 del 2013 per difetto di motivazione sia in punto di non manifesta infondatezza che di rilevanza. Il rimettente, infatti, aveva omesso di considerare che nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile ( ex artt. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza ( ex art. 1456 cod. civ.). Egli aveva trascurato, inoltre, di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali, non tenendo conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. Ciò in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il precetto dell'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) entra direttamente nel contratto, unitamente con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, con conseguente rilevabilità ex officio della nullità della clausola, in caso di contrasto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.
Norme citate
- codice civile-Art. 1385, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 248/2013Depositata il 24/10/2013
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Il rimettente omette di considerare che, come evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è comunque un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile ( ex artt. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza ( ex art. 1456 cod. civ.). Ai fini della rilevanza, egli trascura inoltre di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali e non tiene conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. Ciò in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il precetto dell'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) entra direttamente nel contratto, unitamente con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, con conseguente rilevabilità ex officio della nullità della clausola, in caso di contrasto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.
Norme citate
- codice civile-Art. 1385, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.