Articolo 158 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 236/2002Depositata il 14/06/2002
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Norme citate
- codice civile-Art. 156
- codice civile-Art. 148, comma 3
- codice civile-Art. 2818
- codice di procedura civile-Art. 655
- codice civile-Art. 158
- legge-Art. 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 186/1988Depositata il 18/02/1988
I rapporti patrimoniali tra coniugi separati, per quanto attiene sia al loro mantenimento personale che a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia, a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. - cfr. S. nn. 144/1983, 5/1987.
Norme citate
- codice civile-Art. 158
Parametri costituzionali
Pronuncia 51/1972Depositata il 15/03/1972
La separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (art. 158 cod. civ.). Infatti il rapporto coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilita' delle parti; e cosi', non il fatto materiale della cessazione della convivenza puo' sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilita' attuale di riprendere la coabitazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 405
- codice civile-Art. 158
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.