Pronuncia 186/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 aprile 1987 dalla Corte d'appello di Venezia, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Thu Feb 18 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 186/88. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DECRETO DI OMOLOGAZIONE - VALORE DI TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. CIV., ART. 158. - COST., ART. 3.

I rapporti patrimoniali tra coniugi separati, per quanto attiene sia al loro mantenimento personale che a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia, a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. - cfr. S. nn. 144/1983, 5/1987.

Parametri costituzionali