Articolo 314 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 636/1988Depositata il 10/06/1988
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 408 c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 314/28 c.c., nella parte in cui prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa dal reato, anche quando le generalita' del minore adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori adottivi dovrebbero essere mantenute segrete a norma del c.c., stante che, non essendo tale nullita' eccepibile dall'imputato, il giudice "a quo" non avrebbe potuto applicare la norma, denunciata per contrasto con gli artt. 2, 30, 32 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 314 /28
- codice di procedura penale 1930-Art. 408
Parametri costituzionali
Pronuncia 196/1986Depositata il 18/07/1986
Esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un inderogato principio di proporzionalita' fra i termini utili per presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione (anch'esso configurabile come vero e proprio processo d'impugnazione), la diversita' di situazioni processuali (specie in ordine alle esigenze di patrocinio) tra i proponenti di diversi mezzi non ha rilievo di fronte ad interessi generali preminenti - quale, nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stato di adottabilita', la necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore, onde garantirgli certezza sul suo stato familiare - una volta che, con l'intrinseca congruita' dei termini (pur se indifferenziati), sia garantito, come nel caso, l'esercizio del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Senza dire che quanto meno opinabile, e certamente non ininfluente, e' la (asserita) maggiore difficolta' della situazione processuale propria del ricorrente per cassazione, e che neppure e' sintomo di irrazionalita' l'avere il legislatore ridotto - nel medesimo giudizio di adottabilita' - il solo (piu' ampio) termine del ricorso per cassazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/14, comma terzo, cod. civ. - introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" - nella parte in cui dispone che nel giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita' la sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto - di trenta giorni; questione sollevata in quanto la previsione - in deroga all'art. 325 cod. proc. civ. - di un indifferenziato termine di impugnazione ingiustificatamente equiparerebbe situazioni processuali diverse, quale quella del ricorrente per cassazione rispetto a chi interponga appello o altro mezzo di gravame). - S. n. 57/1979, sulla necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore in istato di adottabilita', onde garantire allo stesso certezza nei rapporti familiari.
Norme citate
- codice civile-Art. 314 /14
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1981Depositata il 01/06/1981
L'adozione speciale puo` essere consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale, attenendo al merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina fondata sul presupposto che i primi otto anni di eta` rappresentano il periodo piu` adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva; compete poi allo stesso legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da adottare per dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, valutare la possibilita` dell'estensione dell'accesso all'istituto a tutti i minori. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, codice civile). - cfr. S. nn. 145/69 e 158/71.
Parametri costituzionali
Pronuncia 11/1981Depositata il 10/02/1981
La prevalenza accordata dalla legge al provvedimento di adozione ordinaria rispetto al decreto che dichiara lo stato di adottabilita`, nel senso che il primo (secondo l'interpretazione della Cassazione) determina automaticamente la caducazione dello stato di adottabilita`, non e` conforme ai principi costituzionali, nel caso in cui siano diversi il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria e quello competente a conoscere sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilita`: il decreto sullo stato di adottabilita`, infatti, conclude motivatamente una serie procedimentale complessa, ed e` suscettibile di impugnazione e di revoca, mentre il procedimento di adozione ordinaria (il cui decreto conclusivo non deve essere motivato) offre minori garanzie agli interessi del minore; tale prevalenza, inoltre, non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono e, infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, puo` incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa, ma il comune sentire dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 30, primo e secondo comma, Cost., l'art. 314/17, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e` pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilita` cessa per adozione ordinaria.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 234/1975Depositata il 30/10/1975
Dovendosi il giudice pronunziare, in grado di appello, in ordine alla dichiarazione dello "stato di adottabilita'" nei confronti di minori i cui genitori avevano manifestato la loro opposizione, e' da escludersi la pregiudizialita' della decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 314/26 Cod. civ., nella parte in cui prevede che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, e riguarda, quindi, gli effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilita'. Correlativamente, la questione stessa deve essere dichiarata non rilevante.
Norme citate
Pronuncia 234/1975Depositata il 30/10/1975
Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1974Depositata il 20/03/1974
L'esclusione della adottabilita' sancita dall'art. 314/4 cod. civ. nel caso in cui lo stato di abbandono dell'adottando risulti dovuto a motivi di forza maggiore non contrasta con l'art. 30 Cost., che non impone una disciplina unica ed unitaria dei doveri dei genitori versi i figli ed in ordine alla mancata osservanza degli stessi. E' ben possibile, infatti, che esistano distinti istituti in materia e che, nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 314 cod. civ. in relazione al citato precetto costituzionale.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.