Pronuncia 636/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1986 dal Pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Benzoni Giuseppina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Codogno, chiamato a pronunciarsi su un'eccezione di nullità avanzata dall'imputato, ha, con ordinanza del 4 novembre 1986, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 408 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa dal reato, anche quando le generalità del minore adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori adottivi dovrebbero essere mantenute segrete ai sensi dell'art. 314/28 del codice civile; e che, secondo il giudice a quo, sussisterebbe un insanabile contrasto fra l'art. 314/28 del codice civile, "che impone il segreto circa le generalità e la nuova vita del minore adottato", e l'art. 408 del codice di procedura penale, il quale "imporrebbe, se seguìto alla lettera, di violare il segreto pena lo stallo del penale procedimento"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la violazione dell'art. 408 del codice di procedura penale relativamente alla citazione della persona offesa dal reato non può mai essere eccepita dall'imputato; e che, quindi, non potendo, nella specie, il giudice a quo fare applicazione della norma denunciata, la questione proposta risulta manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Codogno con ordinanza del 4 novembre 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Giovanni Conso
Data deposito: Fri Jun 10 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA
Massime
ORD. 636/88. PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - OMESSA CITAZIONE DELLA PERSONA OFFESA - SEGRETEZZA SULLE GENERALITA' DEL MINORE ADOTTATO E DEI SUOI GENITORI ADOTTIVI - NULLITA' DEL DECRETO - INDEDUCIBILITA' DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - C.P.P. ART. 408 C.C. ART. 314/28 - COST. ARTT. 2, 30, 32
Norme citate
- codice civile-Art. 314 /28
- codice di procedura penale 1930-Art. 408