Pronuncia 196/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/14, u.c. codice civile, inserito con l'art. 4 della legge 5 giugno 1967 n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1980 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Pugliese Vita Giulia c/ Borgognoni Antonio ed altro, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/14 ultimo comma codice civile, inserito con l'art. 4 della legge 5 giugno 1967 n. 431, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di Cassazione, Sez. civile, con ordinanza 20 novembre 1980 (r.o. n. 341 del 1981). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Fri Jul 18 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 196/86 A. DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AZIONE E DI DIFESA - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LIMITI - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO AL REGIME DEI TERMINI UTILI PER LE VARIE IMPUGNAZIONI.

Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, il diritto di agire e di difendersi in giudizio puo' essere disciplinato in conformita' alle esigenze dei singoli procedimenti nei quali viene esercitato, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni in violazione dell'art. 24 Cost.. Anche i termini utili per le varie impugnazioni, quindi, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ove ricorrano preminenti interessi generali ad una sollecita definizione delle controversie.

SENT. 196/86 B. CORTE DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NATURA DI VERA E PROPRIA IMPUGNAZIONE.

Va ribadito che il giudizio di cassazione non puo' piu' considerarsi conseguente ad un rimedio straordinario, ma va configurato anch'esso come vero e proprio processo di impugnazione. - S. n. 50/1970.

SENT. 196/86 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA' - GIUDIZIO SULLA OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITA' - SENTENZA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - GIORNI TRENTA (ANZICHE' SESSANTA, COME GENERALMENTE PREVISTO DALL'ART. 325 COD. PROC. CIV.) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un inderogato principio di proporzionalita' fra i termini utili per presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione (anch'esso configurabile come vero e proprio processo d'impugnazione), la diversita' di situazioni processuali (specie in ordine alle esigenze di patrocinio) tra i proponenti di diversi mezzi non ha rilievo di fronte ad interessi generali preminenti - quale, nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stato di adottabilita', la necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore, onde garantirgli certezza sul suo stato familiare - una volta che, con l'intrinseca congruita' dei termini (pur se indifferenziati), sia garantito, come nel caso, l'esercizio del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Senza dire che quanto meno opinabile, e certamente non ininfluente, e' la (asserita) maggiore difficolta' della situazione processuale propria del ricorrente per cassazione, e che neppure e' sintomo di irrazionalita' l'avere il legislatore ridotto - nel medesimo giudizio di adottabilita' - il solo (piu' ampio) termine del ricorso per cassazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/14, comma terzo, cod. civ. - introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" - nella parte in cui dispone che nel giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita' la sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto - di trenta giorni; questione sollevata in quanto la previsione - in deroga all'art. 325 cod. proc. civ. - di un indifferenziato termine di impugnazione ingiustificatamente equiparerebbe situazioni processuali diverse, quale quella del ricorrente per cassazione rispetto a chi interponga appello o altro mezzo di gravame). - S. n. 57/1979, sulla necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore in istato di adottabilita', onde garantire allo stesso certezza nei rapporti familiari.

Norme citate

Parametri costituzionali