Pronuncia 11/1981
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, e 314/17 cod. civ. e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione di minorenni), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Torino Sezione speciale per i minorenni, sui ricorsi riuniti proposti da Marino Gioacchino e Scalia Vincenza, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979. Visto l'atto di costituzione di Marino Gioacchino e Scalia Vincenza; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia; uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile per Marino Gioacchino e Scalia Vincenza e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Leopoldo Elia
Data deposito: Tue Feb 10 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMADEI