Pronuncia 11/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, e 314/17 cod. civ. e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (adozione di minorenni), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Torino Sezione speciale per i minorenni, sui ricorsi riuniti proposti da Marino Gioacchino e Scalia Vincenza, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979. Visto l'atto di costituzione di Marino Gioacchino e Scalia Vincenza; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia; uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile per Marino Gioacchino e Scalia Vincenza e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Tue Feb 10 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 11/81 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - GIUDIZIO DI RINVIO - NORME GIA' APPLICATE IN ALTRE SEDI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Sono irrilevanti le questioni di legittimita` costituzionale delle norme che attengono alla competenza e ai poteri del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dell'adottante e al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria, in quanto dette norme hanno gia` ricevuto applicazione in altre sedi, mentre il giudice a quo, quale giudice di rinvio, trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilita` nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" dell'adozione ordinaria. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 296, 311, 312 n. 3 del codice civile e 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, Cost.).

SENT. 11/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORMA IN BASE ALLA QUALE LA CASSAZIONE HA ENUNCIATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO - INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE - E' VINCOLANTE NEL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA'.

La norma dalla quale la Cassazione ha tratto il principio di diritto deve essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalita`, secondo l'interpretazione adottata dalla Cassazione in sede di enunciazione del principio medesimo.

SENT. 11/81 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO DI RINVIO - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DI NORME IN BASE ALLE QUALI LA CASSAZIONE HA ENUNCIATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO - PRECLUSIONE - NON SUSSISTE - AMMISSIBILITA'.

Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce di proporre questioni di legittimita` costituzionale in ordine a quella norma dalla quale la Cassazione ha tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio. - cfr. S.n. 138/1977.

SENT. 11/81 D. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA E SPECIALE - FINALITA' IMPOSTE DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI.

Dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost. emerge, quale valore primario, la promozione della personalita` del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a cio` piu` idoneo, che e` in primissima istanza la famiglia di origine e solo in caso di incapacita` di questa una famiglia sostitutiva, poiche` il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione alla capacita` funzionale di assolvere i compiti previsti dall'art. 30, primo comma, Cost. con carattere di effettivita` (e quindi con impegno personale e diretto, senza possibilita` di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioe` che piu` garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona.

SENT. 11/81 E. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - CESSAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DEFINITIVA DI ADOZIONE ORDINARIA - PREVALENZA ACCORDATA AD UN PROVVEDIMENTO CHE OFFRE GARANZIE INFERIORI AGLI INTERESSI DEL MINORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA (ANCHE QUANDO L'ADOZIONE ORDINARIA E' PRONUNCIATA DA GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER L'ADOZIONE SPECIALE).

La prevalenza accordata dalla legge al provvedimento di adozione ordinaria rispetto al decreto che dichiara lo stato di adottabilita`, nel senso che il primo (secondo l'interpretazione della Cassazione) determina automaticamente la caducazione dello stato di adottabilita`, non e` conforme ai principi costituzionali, nel caso in cui siano diversi il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria e quello competente a conoscere sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilita`: il decreto sullo stato di adottabilita`, infatti, conclude motivatamente una serie procedimentale complessa, ed e` suscettibile di impugnazione e di revoca, mentre il procedimento di adozione ordinaria (il cui decreto conclusivo non deve essere motivato) offre minori garanzie agli interessi del minore; tale prevalenza, inoltre, non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono e, infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, puo` incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa, ma il comune sentire dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 30, primo e secondo comma, Cost., l'art. 314/17, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e` pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilita` cessa per adozione ordinaria.