Articolo 311 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 11/1981Depositata il 10/02/1981
Sono irrilevanti le questioni di legittimita` costituzionale delle norme che attengono alla competenza e ai poteri del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dell'adottante e al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria, in quanto dette norme hanno gia` ricevuto applicazione in altre sedi, mentre il giudice a quo, quale giudice di rinvio, trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilita` nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" dell'adozione ordinaria. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 296, 311, 312 n. 3 del codice civile e 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 296
- codice civile-Art. 311
- codice civile-Art. 312 N.3
- legge-Art. 3 N.3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.