Articolo 2630 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 277/2002Depositata il 24/06/2002
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile, in relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice, sollevata, n riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, il quale, all'art. 1, nel sostituire integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma - ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare detta convocazione - allorché «siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci»; sicché si impone un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito dello 'jus superveniens'.
Norme citate
- codice civile-Art. 2446, comma 1
- codice civile-Art. 2630, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.