Articolo 1306 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 210/1997Depositata il 27/06/1997
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 1306, comma 2, cod. civ., in quanto il principio, desumibile da quest'ultima disposizione in tema di obbligazione solidale, e' applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non si differenzia da quella comune. - Ord. nn. 544/1987, 870/1988, 267/1990. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 1306, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 26
Parametri costituzionali
Pronuncia 473/1995Depositata il 31/10/1995
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza), 53, primo comma (principio della capacita' contributiva) e 97, primo comma, (principio dell'imparzialita' della P.A.) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nella parte in cui prevede, per la determinazione del valore finale del bene ai fini dell'applicazione dell'INVIM, un effetto estensivo, in favore dell'alienante dell'immobile a titolo oneroso (soggetto passivo dell'imposta), della decisione favorevole definitiva del giudice tributario, ottenuta dal solo acquirente a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica del predetto valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata (conformemente all'intenzione del legislatore) nel senso che il valore del bene trasferito sia lo stesso per ambedue le imposte e che, nell'ipotesi in cui si verifichi una divergenza di valore fra due accertamenti definitivi, il titolo giurisdizionale debba prevalere su quello amministrativo; ed in quanto tale interpretazione, fondata sulla regola desumibile dall'art. 1306 cod. civ., e' l'unica conforme ai parametri costituzionali invocati: al principio di uguaglianza, il quale impone che, nel caso di trasferimento di un immobile, il valore imponibile sia lo stesso per tutte le parti interessate, anche se soggette a differenti, ma connesse, imposte; al principio della capacita' contributiva, che comporta stessa capacita' in presenza del medesimo presupposto impositivo; al principio di imparzialita' della P.A., il quale impone a questa di conformarsi al giudicato sul valore dell'immobile. - V. S. nn. 18, 28 e 296/1995; 149/1994; 526/1990; O. nn. 226/1994, 870/1988 e 544/1987. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 1306
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.