Articolo 2956 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 708/1988Depositata il 23/06/1988
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE. Ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto di lavoro ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria delll'ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell'ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.2, 3, 4 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948 nn.4 e 5, 2949, 2955 n.2, e 2956 nn.1 e 2, nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica da parte del lavoratore).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 43/1979Depositata il 18/06/1979
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1 cod. civ. - in riferimento all'art. 36 Cost. - limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, per effetto della sentenza n. 63 del 1966, poiche` nel rapporto di lavoro subordinato di natura privata le leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 non avrebbero eliminato lo stato di soggezione del lavoratore. Attesa la propria convinzione della parziale incostituzionalita` delle norme impugnate discendente dalla predetta sentenza, il giudice avrebbe dovuto negare ingresso alla eccezione di prescrizione, non essendogli consentito di riproporre incidente di costituzionalita` precluso dal principio del ne bis in idem, non potendo la Corte riprendere in esame la questione di costituzionalita` gia` definita con la sentenza di fondatezza n. 63 del 1966. - cfr. S. n. 63/1986
Parametri costituzionali
Pronuncia 41/1979Depositata il 01/06/1979
Poiche` il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il rapporto di lavoro e` subordinato alla stabilita` del rapporto medesimo, e d'altra parte l'accertamento delle condizioni di detta stabilita` (annullamento dell'avvenuto licenziamento e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimante cessare) e` riservato al giudice della controversia di lavoro, deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36 e 38, secondo comma, Cost., degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., gia` dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 63 del 1966. - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.
Parametri costituzionali
Pronuncia 12/1976Depositata il 15/01/1976
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui farebbe decorrere il termine di prescrizione decennale in pendenza di rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal riconoscimento di una qualifica superiore. Tali questioni, infatti, sono state gia' dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 115 del 1975 in quanto il diritto alla retribuzione e' assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., non potendo la prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati articoli, ed in quanto una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., potrebbe concernere solo la parte della disposizione che riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla qualifica. - v. Sent. n. 115 del 1975.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 174/1972Depositata il 12/12/1972
Con la sentenza n. 63 del 1966, la Corte ha statuito che le disposizioni del codice civile le quali consentono che la prescrizione quinquennale o quelle presuntive, relative a retribuzioni corrisposte per periodi non superiori o superiori al mese sono da ritenere affette da illegittimita' costituzionale nella parte in cui fanno decorrere i termini relativi durante la costanza del rapporto di lavoro. Cio' nella considerazione che allorche' quest'ultima ipotesi si verifica, e' da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.
Parametri costituzionali
Pronuncia 143/1969Depositata il 20/11/1969
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per l'art. 2, primo comma, infatti, non sussistono le ragioni di contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravviso' negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del Cod. civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La menzionata sentenza rilevo' la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, forza di resistenza data da una disciplina che normalmente assicura la stabilita' del rapporto, e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Tale situazione e' comune ai rapporti di pubblico impiego intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il regime delle prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con l'art. 36 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2948 N.4
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
- codice civile-Art. 2956 N.1
- codice civile-Art. 2955 N.2
Parametri costituzionali
Pronuncia 143/1969Depositata il 20/11/1969
La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici. Non e' pertanto derivata una situazione di differente trattamento per i dipendenti dello Stato rispetto ai dipendenti di altri enti pubblici, egualmente garantiti dall'ordinamento del pubblico impiego e spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se e' stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'ente pubblico si e' assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro.
Norme citate
- codice civile-Art. 2956 N.1
- codice civile-Art. 2955 N.2
- codice civile-Art. 2948 N.4
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 63/1966Depositata il 10/06/1966
La prescrizione e' modo generale d'estinzione dei diritti: percio' la garanzia costituzionale d'un diritto non vieta, di per se', che esso si estingua per il decorso del tempo. La tutela costituzionale da' al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria, ma non lo rende necessariamente perpetuo poiche', se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti.
Parametri costituzionali
Pronuncia 63/1966Depositata il 10/06/1966
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finche' permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso (licenziamento). Le norme indicate, anche se non si riferiscono al negozio di rinuncia, consentono che la prescrizione prenda inizio dal momento in cui matura il diritto ad ogni singola prestazione salariale. Pur in assenza di ostacoli giuridici a far valere il diritto al salario, sussistono peraltro ostacoli materiali, in quanto il lavoratore puo' essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte e' portato a rinunciarvi, cioe' per timore del licenziamento. Ma l'art. 36 della Costituzione ha inteso vietare qualsiasi tipo di rinunzia, anche quella che in particolari situazioni puo' essere implicata nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto, nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. La rinunzia, quando e' fatta durante il rapporto, non puo' essere considerata una libera espressione di volonta' negoziale e la sua invalidita' a tutela del contraente piu' debole e' sancita dalla norma costituzionale.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.