Pronuncia 43/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1976 dal pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Mariano Michele e S.p.A. Fedelcementi, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977. Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Mon Jun 18 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 43/79. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PROPOSIZIONE DI QUESTIONE NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - ASSUNTA PERSISTENTE ILLEGITTIMITA' SUL RIFLESSO CHE LE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N.300 DEL 1970 NON ELIMINEREBBERO LO STATO DI SOGGEZIONE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1 cod. civ. - in riferimento all'art. 36 Cost. - limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, per effetto della sentenza n. 63 del 1966, poiche` nel rapporto di lavoro subordinato di natura privata le leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 non avrebbero eliminato lo stato di soggezione del lavoratore. Attesa la propria convinzione della parziale incostituzionalita` delle norme impugnate discendente dalla predetta sentenza, il giudice avrebbe dovuto negare ingresso alla eccezione di prescrizione, non essendogli consentito di riproporre incidente di costituzionalita` precluso dal principio del ne bis in idem, non potendo la Corte riprendere in esame la questione di costituzionalita` gia` definita con la sentenza di fondatezza n. 63 del 1966. - cfr. S. n. 63/1986

Parametri costituzionali