Pronuncia 174/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce il terzo comma dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, promossi con ordinanze emesse il 29 settembre e il 27 ottobre 1970 dalla Corte d'appello di Napoli in due procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la società Clinica Villa Bianca e Petringolo Maria Rosaria e tra Ciccarelli Giovanna e la predetta società, iscritte ai nn. 19 e 20 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971. Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti dalle case di cura private, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Tue Dec 12 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 174/72 A. LAVORO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CURA PRIVATI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 MAGGIO 1956, ART. 49, TERZO COMMA, RECEPITO NEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1040 - RECLAMI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DI OGNI ALTRO COMPENSO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO OD OMESSO, ANCHE PER I RAPPORTI NON CONSIDERATI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604 (E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito dall'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • contratto o accordo collettivo di lavoro-Art. 49, comma 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 174/72 B. LAVORO - RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A PERIODI NON SUPERIORI O SUPERIORI AL MESE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E PRESUNTIVA - COD. CIV., ARTT. 2948, N. 4, 2955, N. 2, E 2956, N. 1 - CONSENTONO CHE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DECORRA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO PER TIMORE DI LICENZIAMENTO - SOSTANZIALE EQUIPARABILITA' ALL'IPOTESI DI RINUNCIA DI CUI E' SANCITA L'INVALIDITA' DALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE GIA' DICHIARATA.

Con la sentenza n. 63 del 1966, la Corte ha statuito che le disposizioni del codice civile le quali consentono che la prescrizione quinquennale o quelle presuntive, relative a retribuzioni corrisposte per periodi non superiori o superiori al mese sono da ritenere affette da illegittimita' costituzionale nella parte in cui fanno decorrere i termini relativi durante la costanza del rapporto di lavoro. Cio' nella considerazione che allorche' quest'ultima ipotesi si verifica, e' da presumere che la mancanza di tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.

Parametri costituzionali

SENT. 174/72 C. LAVORO - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - RECLAMI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DI OGNI ALTRO COMPENSO - DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA - DISTINZIONE TRA RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO E RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO O AVENTI UNA PARTICOLARE FORZA DI RESISTENZA E GARANZIA DI STABILITA'.

La Corte, con la sentenza n. 143 del 1969, ebbe a ritenere che il principio affermato con la sentenza n. 63 del 1966 non dovesse trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilita' del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Non sembra dubbio che tale interpretazione, fatta allora valere per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, debba trovare applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi. Siffatta analogia si verifica allorche' ricorra l'applicabilita' delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilita' non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

Norme citate

  • legge-Art.
  • legge-Art.

SENT. 174/72 D. LAVORO - CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IMPUGNATIVE - TERMINE DI DECADENZA NEI CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SULLA GIUSTA CAUSA (NELLA SPECIE: LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11) - DECORRENZA DALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

In tutti quei casi (come sono per esempio quelli risultanti dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione, deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo.

SENT. 174/72 E. LAVORO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CURA PRIVATI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 MAGGIO 1956, RECEPITO NEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1040 - PROPOSIZIONE DEI RECLAMI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DI OGNI ALTRO COMPENSO - MANCATA DISTINZIONE DEL PERSONALE SECONDO CHE POSSA O NO INVOCARE LE NORME SULLA GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Poiche' l'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo 24 maggio 1956, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, non discrimina, ai fini della proposizione dei reclami, la situazione del personale dipendente secondo che possa o no invocare le norme sulla giusta causa, deve per questa parte essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Norme citate

  • contratto o accordo collettivo di lavoro-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali