Articolo 281 - CODICE CIVILE
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((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 43/1976Depositata il 19/02/1976
ORD. 43/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - COD. CIV., ARTT. 252, TERZO E QUARTO COMMA, 278, SECONDO COMMA, 279, 281, 284, N. 2, E 340; ART. 34 DISP. ATT. E ART. 83 DEL R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1283 - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 (RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- regio decreto-Art.
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 278
- codice civile-Art. 281
- codice civile-Art. 340
- codice civile-Art. 252
- codice civile-Art. 279
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.